TEMPI E FATTI, LA QUESTIONE DEL PARCO GIOCHI

cronologia dell'arroganza e dell'assurdo

a cura del gruppo consigliare


Il sottoelencato calendario è la sintesi della documentazione agli atti presso il Municipio.

2011

20 Novembre

inaugurazione del nuovo parco giochi nell'area dell'ex ospedale; per il finanziamento del parco e delle opere accessorie viene stipulato un mutuo di E 65.000,00 (in ammortamento dal 1/1/2012 e con scadenza il 31/12/2034), che determina una rata annua (a partire dal 2015) di E 4.507,48;

7 Dicembre

ordinanza sindacale n. 13/2011 con la quale, fino al 31 marzo 2012, si ordina la chiusura del parco giochi alle 17,30, si vieta il gioco del pallone e si decide di bloccare il gioco della "teleferica" con una catena.

2012

19 aprile

il Sig. Scruzzi, proprietario dell'abitazione confinante con il parco giochi, "...stanco dei continui abusi ed esasperato da continui schiamazzi, dopo essersi più volte rivolto (senza risultato alcuno)al Comune parlandone sia con il Sindaco che con il geometra comunale...", sporge la prima documentata denuncia/querela contro ignoti;

24 maggio

prima delle due lettere di diffida inviate al Comune dall'Avv. dei Sig.ri Scruzzi (attori), con la quale si chiede la cessazione delle immissioni rumorose provenienti dal parco giochi e la conclusione delle azioni di disturbo della quiete pubblica attraverso:

lo spostamento dei giochi collocati sotto le finestre dell'abitazione;

lo smontaggio del gioco della "teleferica";

il posizionamento di idonea recinzione e/o di un sistema di videosorveglianza;

l'adozione di tutti gli atti necessari volti a garantire il rispetto dell'ordinanza n.13/2011;

9 giugno

lettera dello studio legale Sapienza-Portiglia di Domodossola che, rispondendo ad una richiesta di parere in merito al parco giochi avanzata dal Comune, evidenzia "un dovere in capo al Sindaco di tutelare la quiete e la tranquillità pubblica..."; la stessa prosegue affermando che "...nonostante l'adottata ordinanza(quella sopra citata del 7 dicembre 2012), potrebbe ravvisarsi, nel non averla fatta rispettare, un comportamento omissivo idoneo ad integrare il reato di cui all'art. 659 Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica)";

22 giugno

approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Regolamento Comunale per l'uso dei parchi gioco comunali" (Delibera n.24/2012): con tale atto viene stabilito l'orario di chiusura del parco giochi, nel periodo 1 aprile-30 settembre, alle ore 22,00;

31 agosto

interpellanza del Consigliere Massimo Macchi sugli schiamazzi e sul disturbo della quiete pubblica nelle ore serali e notturne;

22 ottobre

prima petizione popolare a favore del mantenimento del parco giochi;

2013

5 luglio

seconda lettera di diffida inviata al Comune dell'Avv. dei Sig.ri Scruzzi, dopo una prima missiva rimasta priva di riscontro, con la quale, oltre a ribadire le richieste avanzate una prima volta (il 24 maggio 2012), si evidenzia come dalla data di apertura del parco siano già state presentate ben 5 denuncie/querele a causa di "gente che si fa lecito giocare al pallone, urlare ed ubriacarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte (in particolare dalle ore 20,00 sino a notte inoltrata)";

9 luglio

risposta del Sindaco alla sopra citata lettera del 5 luglio con cui si nega radicalmente l'esistenza di problemi di disturbo della quiete pubblica, di schiamazzi e di rumori molesti nelle ore serali e notturne provenienti dal parco giochi;

9 dicembre

comunicazione del Maresciallo dei Carabinieri di Premosello al Sindaco nella qua-
le si legge di "...un uso improprio del parco oltre l'orario di chiusura che da origine alla maggior parte degli schiamazzi in orario serale e notturno e che di conseguenza da origine alle lamentele dei residenti in loco";

2014

7 gennaio

nuova lettera del Maresciallo dei Carabinieri indirizzata al Sindaco con cui si conferma che, a seguito di controlli effettuati, il parco giochi e l'area circostante sono fonte di disturbo per la quiete pubblica;

13 gennaio

l'Amministrazione Comunale non aderisce al tentativo obbligatorio di mediazione promosso dai Sig.ri Scruzzi, rifiutando di presenziare all'incontro avanti il Mediatore e aprendo così la strada alla citazione in giudizio dell'Ente;

20 marzo

atto di citazione dei Sig.ri Scruzzi nei confronti del Comune al fine di ottenere "...la cessazione immediata delle immissioni (acustiche)...eccedenti la normale tollerabilità provenienti dal confinante parco giochi..."; a questa data risultano presentate dal promotore della causa ben 11 denunce per urla, schiamazzi e atti di vandalismo compiuti da frequentatori del parco giochi nelle ore serali e notturne;

5 giugno

seconda petizione popolare a favore del mantenimento del parco giochi;

2015

8 ottobre

ordinanza del Giudice di Verbania con la quale si dispone che le parti discutano su una proposta di accordo transattivo che verte sui seguenti punti:

"...appostazione da parte del Comune di una recinzione del Parco Giochi che lo perimetri prevedendo un ingresso dotato di serratura che consenta il rispetto degli orari di apertura del parco come previsti nel Regolamento Comunale";

"nulla in favore degli attori a titolo risarcitorio";

"pagamento da parte del Comune di metà delle spese legali sostenute dal Sig. Scruzzi calcolate in base ai parametri minimi fissati dalla legge";

"pagamento da parte del Comune delle spese sostenute dalla controparte per il proprio consulente tecnico incaricato dei rilievi fonometrici";

10 novembre

udienza nella quale, a fronte della "adesione alla proposta transattiva..." formulata dal giudice da parte dei Sig.ri Scruzzi, "...il Sindaco nega che i rumori molesti possano provenire dal Parco giochi durante le ore in cui non è consentito il gioco", "...non ritenendo possibile chiudere il Parco", respingendo così la proposta di composizione della controversia;

2016

8 marzo

udienza nella quale il Maresciallo dei Carabinieri di Premosello afferma: "Posso confermare che il parco è anche frequentato da ragazzi in età superiore ai dodici-tredici anni ed anche in orari serali/notturni. Ad esempio nelle ipotesi di feste 'del paese' in cui è capitato che i ragazzi abbiano 'continuato la festa' in ora tarda nel parco creando disturbo. Mi è capitato di eseguire operazioni di controllo del parchetto su richiesta telefonica del Sig. Scruzzi e di aver notato un 'fuggi fuggi' di persone dal parco all'apparire della macchina di servizio";

23 novembre

relazione del CTU (il Consulente Tecnico incaricato dal giudice di effettuare i rilievi fonometrici atti a verificare se le immissioni rumorose provenienti dal parco e dall'area verde immediatamente adiacente a questo superano il limite della normale tollerabilità) in cui si dà conto del fatto che "Gli attori si sono dati disponibili ad abbandonare la vertenza legale a condizione che:

il Comune recintasse completamente, con una recinzione alta almeno 2 mt., tutta l'area verde (parco giochi e area verde adiacente);

tutta l'area verde, durante gli orari di non utilizzo, venisse chiusa a chiave;

nell'area verde venisse osservato il seguente orario: dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 8 alle ore 17.30; - dal 1° maggio al 30 di settembre dalle ore 8 alle ore 20;

il Comune eseguisse, a proprie spese, i lavori di recinzione entro il 30 luglio 2016;

il Comune si facesse carico delle spese del proprio... CT (il consulente tecnico degli attori) e del CTU;

le spese del legale fossero definite come dalla proposta del giudice.".

La relazione del CTU evidenzia inoltre come "...il Comune di Premosello-Chiovenda non ha mai voluto cercare un tavolo di confronto e mi ha invitato in più di una occasione a completare le operazioni peritali. Conseguentemente concordo con il Comune che in nessun momento della C.T.U. ci si è trovati di fronte ad un tentativo serio e concreto di conciliazione per il semplice fatto che, contrariamente a quanto sostenuto, il Comune di Premosello-Chiovenda non era interessato a nessun tipo di conciliazione";

20 dicembre

sentenza del Tribunale Civile di Verbania che condanna il Comune alla "...immediata rimozione delle giostrine e di qualsivoglia altra res idonea a determinare assembramento di persone riportando l'intera area di sedime oggetto del contenzioso a 'verde' nello stato antecedente l'apertura del parco giochi;...", oltre al pagamento delle spese legali (E 10.584,45) e peritali (E 7.980) affrontate dagli attori e alle spese per il consulente tecnico nominato dal giudice (E 12.722,96); la compagnia di assicurazione del Comune è condannata al pagamento in favore dei Sig.ri Scruzzi di E 10.000 a titolo di risarcimento danni e alla rifusione delle spese legali sostenute dal Comune, quantificate in E 7.054,85.

Nella sentenza si legge peraltro che "...il Tribunale non può a questo punto esimersi dal censurare la condotta processuale dell'Ente Locale il quale, pure più volte invitato e compulsato a trovare una soluzione transattiva della vertenza (cfr. proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 11 novembre 2015 prima dell'esperimento della CTU onde evitarne i costi e i tentativi di conciliazione formulati dal CTU nelle more dell'esperimento della indagine peritale) ha mostrato un atteggiamento di chiusura esponendo ragioni di "indirizzo politico" a fondamento del rifiuto di recintare il parco che in nulla rilevano rispetto alle ragioni giuridiche poste da parte attrice a fondamento della propria domanda giudiziale. ...Giova ricordare come tale recinzione del parco, frutto della proposta transattiva avanzata dal Tribunale, fosse peraltro stata accettata dall'attore sebbene essa costituisse una sostanziale rinuncia alla propria domanda che... tendeva alla eliminazione radicale delle immissioni sonore.";

2017

2 febbraio

il Comune impugna in appello la sentenza di primo grado;

13 giugno

ordinanza della Corte di Appello di Torino che fissa la prima udienza per la precisazione delle conclusioni al 22 maggio 2018 e, al tempo stesso, respinge la richiesta del Comune di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado: i Giudici, dunque, confermano che il parco giochi va smantellato;

11 agosto

il Sindaco adotta l'ordinanza n. 26/2017 con la quale dispone che, a differenza di quanto stabilito dal Tribunale di Verbania e confermato dalla Corte di Appello, il parco giochi venga chiuso con un semplice cancelletto e perimetrato con un nastro di plastica; con il medesimo atto si dispone inoltre il pagamento in favore dei Sig.ri Scruzzi delle somme stabilite con la sentenza di primo grado (liquidazione effettuata a mezzo bonifico bancario di
E 35.296,39).

Dalla lettura dell'ordinanza si apprende che il costo preventivato dall'Ufficio Tecnico comunale per la rimozione del parco giochi sarebbe di E 37.258,18;

7 settembre

notifica al Comune dell'atto di precetto con il quale i Sig.ri Scruzzi, sulla base della sentenza di primo grado, intimano entro 10 giorni la "...immediata rimozione delle giostrine e di qualsivoglia altra res idonea a determinare assembramento di persone riportando l'intera area di sedime oggetto del contenzioso a 'verde' nello stato antecedente l'apertura del parco giochi;...";

13 settembre

il Segretario comunale, in merito all'atto di precetto ricevuto, consiglia alla Giunta di procedere "all'esecuzione spontanea della sentenza (smantellamento del parco giochi) ...onde evitare l'aggravio di spese di giudizio e CTU";

15 settembre

delibera di Giunta n. 53/2017 con la quale il Comune propone lo spostamento dei giochi nell'area adiacente al parco, recintando il nuovo spazio dedicato ai bambini con una recinzione plastificata alta 1,50 mt.; la delibera afferma inoltre che, nel caso questa proposta non fosse accettata dagli attori, si provvederà allo spostamento del parco "previo espletamento delle procedure amministrative obbligatorie di legge, quali l'iscrizione a bilancio delle somme necessarie per i lavori, la gara d'appalto per l'assegnazione delle opere e quant'altro gli Uffici comunali preposti riterranno opportuno effettuare nel rispetto delle normative vigenti, tra cui anche le opportune verifiche tecnico-acustiche necessarie per valutare anche l'idoneità di una nuova area dove poter installare i giochi che dovranno essere rimossi";

30 settembre

alla data odierna il Comune, non avendo provveduto allo smantellamento del parco giochi, risulta inadempiente in relazione a quanto stabilito e confermato rispettivamente dalla sentenza di primo grado e dall'ordinanza della Corte di Appello di Torino.


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